Con tre distinte Risoluzioni del 24 aprile 2014, la n. 45/E, 46/E e 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il versamento della TASI, tributo per i servizi indivisibili, e rinominato i codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI.

I codici sono i seguenti:

Per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono ridenominati i codici tributo “3944”, “3950”, “3945”, “3946”, “3951”, “3952”, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:
“3944” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 ”
“3950” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 ”
“3945” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI”
“3946” denominato “ TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI”
“3951” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI ”
“3952” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI”
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
“3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
“3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
“3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”
“3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“374E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
“375E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
“376E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“377E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI”;
“378E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI”

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