La sentenza 5378/2014 esclude l’equiparazione tra l’imprenditore agricolo professionale - quale disciplinato dalla legge 153/1975 (che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 17 aprile 1972, n. 12-159) - e le società di persone tra tali esercenti le attività agricole, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali dettate dalla legge 604/1954 per alcuni atti ivi indicati “posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina”.
Come noto, l’articolo 1 della citata legge al primo comma previde l’esenzione dall’imposta di bollo e l’assoggettamento alla normale imposta di registro ridotta a un decimo e all’imposta ipotecaria in misura fissa riguardo alcuni atti di acquisizione dei terreni (di seguito indicati, la cui elencazione è stata qualificata dalla sentenza 23900/2007, citata dalla pronuncia in commento) di carattere eccezionale e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica.
Per tale sola ragione, venne statuito nella citata pronuncia di legittimità che, alle sentenze di accertamento dell’usucapione dei terreni acquistati ai fini della formazione della piccola proprietà contadina, non si applicasse tale tassazione agevolata, ma quella ordinariamente disposta dalla nota II-bis all’articolo 8 della tariffa allegata al Dpr 131/1986, di approvazione del Testo unico dell’imposta di registro.

La Corte regolatrice del diritto, nella pronuncia in nota, ritiene esclusa, invece, proprio la detta equiparazione in quanto essa opera limitatamente alla disciplina nazionale di attuazione della richiamata direttiva comunitaria, poiché la normativa domestica ben può disciplinare in piena autonomia la materia relativa al trattamento tributario degli atti di acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli in quanto materia che esula dall'ambito di applicazione della cennata direttiva Cee.
Infatti, poiché viene evidenziato dalla decisione in nota come l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, nell’essere calibrata su propri presupposti, non possa essere goduta che dal contribuente che abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex legge 153/1975, essendosi escludere la suddetta parificazione delle persone giuridiche e delle società di persone (come nel caso di specie) alle persone fisiche anteriormente al Dlgs 99/2004, che tale parificazione ha sancito.

Peraltro, la pronuncia in rassegna ritiene decisivo anche il profilo oggettivo richiesto dalla disciplina agevolativa del 1954, ossia che il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia “idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso”.

La soluzione negativa offerta dalla pronuncia in rassegna in maniera così assolutistica, ammette, implicitamente, che il quarto comma dell’articolo 11, comma 4, del Dlgs 99/2004 (nel testo anteriore al Dlgs 101/2005), dispone(va) che all'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono “altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”.
Ne consegue l’irrilevanza delle sentenze della Cassazione 6213/1990, 3247/1996, 11693/1997, o la sentenza della Corte di giustizia Ce 15 ottobre 1992, n. C-162/91 citate da questa in rassegna, mentre possiamo ricordare che i giudici di legittimità nelle sentenze 16072 e 16073 del 2013 avevano riconosciuto che l’articolo 1, comma 4, del Dlgs 99/2004, ha esteso all’imprenditore agricolo professionale le agevolazioni fiscali precedentemente stabilite a favore del coltivatore diretto.
Pertanto, dalla cennata pronuncia della Suprema corte, sono stati – e correttamente (ma nei riguardi dell’imprenditore agricolo persona fisica) – riconosciuti i benefici fiscali previsti dalla legge 604/1954, senza che sia necessario rispettare le condizioni propriamente previste per il coltivatore diretto dall’articolo 2, sia per l'abituale lavoro manuale della terra (n. 1) sia per le dimensioni del terreno acquistato e venduto, che debbono esser tali da non eccedere o ridurre entro un certo limite la piccola proprietà contadina (n. 2 e n. 3).

Peraltro, i Supremi giudici, nella pronuncia 12609/2008, avevano ritenuto che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, l’elenco degli atti agevolati contenuto nell'articolo 1 della legge 604/1954 non deve essere considerato tassativo (e, con la conseguenza, che l’agevolazione in questione può essere applicata anche alla sentenza dichiarativa di acquisto del terreno agricolo per usucapione).
Da ciò, i giudici di legittimità hanno desunto che, posta la natura costitutiva della sentenza di usucapione, ove la stessa menzioni sia il terreno sia un fabbricato (dando implicitamente o esplicitamente atto dei presupposti per l’accessione di cui all’articolo 934 del codice civile), in guisa da evidenziare l’inerenza della declaratoria anche all’edificazione, si applica l’imposta proporzionale di registro in relazione al valore complessivo del bene usucapito.


Fonte: Agenzia Entrate

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