Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare con riferimento al valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, alle circolari nn. 104/1998 e 1/2007, nonché, per il regime dell’azionariato dei dipendenti, alle circolari nn. 11/2001 e 123/2009.
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. circolare n. 181/2002), rivalutato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat nella misura dello 0,20% è pari, per l’anno 2015, a € 2.086,24.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, a livello individuale, nell’elemento , , , , . La parte eccedente deve essere riportata nell’elemento .
anno 2015
Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
€ 2.086,24
10. Lavoratori dello spettacolo: valori, per l’anno 2015, per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Il contributo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, co. 14, del D. Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, che rivalutato sulla base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2015, ad € 100.324,00 (cfr. par. 6).
L’aliquota aggiuntiva, ai sensi dell’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 100.324,00).
Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3). Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xvi]
10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € 731,00. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera ed i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano così rivalutati:
Il contributo di solidarietà, ex art. 1, co. 8, del D.Lgs. n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.
L’aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce.
Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xvii]
10.3. Precisazioni.
Si rammenta che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti.
Pertanto, per i periodi di competenza decorrenti dall’1.1.2015, i datori di lavoro del settore dichiareranno nell’ambito della medesima sezione sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali, sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS secondo quanto stabilito dalla circolare n. 154/2014 alla quale si rimanda, facendo, comunque, presente che le informazioni relative all’eccedenza dei massimali retributivi giornalieri ovvero annui, dovrà avvenire mediante la compilazione dell’elemento , e ).
10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.
Il massimale giornaliero, previsto dall’art. 6, co. 15, del D.L. n. 536/1987, convertito in L. n. 48/1988, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, è confermato, per l’anno 2015, in € 67,14.
anno 2015
Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato
€ 67,14
Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell’ambito del flusso Uniemens, l’eccedenza dell’importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l’aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell’elemento con il codice R808 e, per i contributi di maternità, nell’elemento con il codice R809.
11. Sportivi professionisti: valori, per l’anno, 2015 per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva 1% e massimali giornalieri.
11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995.
Posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335/1995, rivalutato sulla base dell’indice Istat è pari, per l’anno 2015, a € 100.324,00 (cfr. par. 6), il contributo di solidarietà ex art. 1, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 166/1997 (nella misura dell'1,2%, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione annua eccedente l’importo di € 100.324,00 e fino all’importo annuo di euro 731.362,00.
L’aliquota aggiuntiva, ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 46.123,00, che rapportato a dodici mesi è pari a € 3.844,00 (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € 100.324,00). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare n. 7/2010, par. 3).
Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xviii]
11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.
Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l’anno 2015, è pari a € 322,00 (massimale annuo/312).
Il contributo di solidarietà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 166/1997 (nella misura dell'1,2 %, di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e 0,60% a carico del lavoratore), è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l’importo di € 322,00 e fino all’importo giornaliero di € 2.344,00.
L’aliquota aggiuntiva ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992 (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l’anno 2015, l’importo di € 148,00 e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € 322,00.
Si precisa che l’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2015, a € 46.123,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.[xix]
11.3. Precisazioni.
Si rammenta che l’Istituto ha realizzato l’integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell’ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens dedicato alle aziende con dipendenti.
Pertanto, per i periodi di competenza decorrenti dall’1.1.2015, i datori di lavoro del settore dichiareranno nell’ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS secondo quanto stabilito dalla circolare n. 154/2014 alla quale si rimanda, facendo, comunque, presente che le informazioni relative all’eccedenza dei massimali retributivi giornalieri ovvero annui, dovrà avvenire mediante la compilazione dell’elemento (recante a sua volta gli elementi , e , , e ).
12. Datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex Inpdap.
12.1. Precisazioni.
Con riguardo alla determinazione per l’anno 2015 dei valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e da versare alle stesse, si rimanda, per i valori che discendono dall’applicazione di normativa di carattere generale applicabile sia ai rapporti di lavoro privati sia a quelli pubblici, a quanto precisato nei precedenti paragrafi della presente circolare.
In particolare, si rinvia a quanto previsto per la generalità dei lavoratori al par. 1 per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera, al par. 4 per la determinazione di detto minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale, al par. 5 per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% (ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992), al par. 6 per l’aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dall’1.1.1996.
12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
Si rammenta che secondo il disposto di cui all’art. 3-bis, co. 11, del D.Lgs. n. 502/1992, come integrato dal D.Lgs. n. 229/1999, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Si ricorda che nell’ipotesi in esame si realizza una obbligazione solidale tra l’Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l’incarico.
La struttura sanitaria è tenuta ad inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, co. 7, del D.Lgs. n. 181/1997 non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini del TFS,[xx] valorizzando la sezione altro ente versante dell’elemento E0 nel caso in cui sia l’Ente di appartenenza ad effettuare il versamento.
L’importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato art. 3, co. 7, rivalutato secondo l’indice relativo al costo medio della vita calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%, e arrotondato all’unità di euro, è pari, per l’anno 2015, a € 182.874,00.
anno 2015
Euro
Massimale ex art. 3-bis, co. 11 dell’art. D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i
182.874,00
Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, della contribuzione per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed ai fini della contribuzione previdenziale per i trattamenti di fine servizio (TFS/TFR).
12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
L’art. 42, co. 5 e seguenti, del D.Lgs. n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, co. 2, della L. n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, co. 1, della L. n. 104/1992.
In particolare il comma 5-ter prevede che “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo, si comunica che per gli effetti della rivalutazione il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione non può eccedere, per l'anno 2015, l'importo pari a € 47.446,00.
anno 2015
Euro
Retribuzione massima annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D.Lgs. n. 151/2001
47.446,00
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015.
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2015 non abbiano potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto approvata con D.M.7 ottobre 1993.[xxi]
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione PosContributiva del flusso Uniemens, calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2015 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento di di ), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva 1% (cfr. par. 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento , , , .
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[i] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11, D.Lgs. n. 503/1992). L’indice dello 0,20% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2015) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l’anno 2015. Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.
[ii] Cfr. circolari nn. 9674/1978, 806/1986, 205/1995, e n. 33/2002, par. 1.1.
[iii] Cfr. quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 423/2001.
[iv] Cfr. circolare n. 56/2007.
[v] Cfr. circolaren. 156/2000.
[vi] Cfr. circolare n. 48/2014.
[vii] Cfr. circolare n. 100/2000.
[viii] Cfr. art. 1 del D.L. n. 402/1981 conv. in L. n. 537/1981 e circolare n. 100/2000, par. 5.
[ix] Cfr. art. 7, co. 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, conv. in L. n. 638/1983 (come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 338/1989, conv. in L. n. 389/1989).
[x] Art. 9, co.1, D.Lgs. n. 61/2000 “La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno”. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.
[xi] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992, è quelladeterminata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, co. 6, della L. n. 67/1988. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.
[xii] Cfr., da ultimo, la circolare n. 7/2010, par. 3.
[xiii] Circolari nn. 177/1996, 42/2009 e n. 7/2010 par. 2.
[xiv] Cfr. circolare n. 41/2002.
[xv] L’art. 51, co. 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.
[xvi] I conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all’art. 3-ter, D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, potranno essere effettuati dai datori di lavoro oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre anche con quella di competenza del mese di gennaio (rispettando i relativi termini di legge ricadenti nei rispettivi mesi successivi: ultimo giorno del mese per la presentazione della dichiarazione contributiva e 16 del mese per il versamento dei contributi).
Con riguardo agli adempimenti informativi relativi a dette operazioni di conguaglio, si precisa che nell’ambito del flusso Uniemens sarà necessario valorizzare, a livello individuale, nell’elemento , il sottoelemento (di cui al percorso // ). Nell’ambito dell’elemento , valorizzando il sottoelemento , il datore di lavoro può provvedere, viceversa, a dichiarare eventuali importi a debito da regolarizzare.
Nel caso in cui sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima della fine dell’anno, le eventuali operazioni di conguaglio sul contributo aggiuntivo 1%, saranno effettuate con la denuncia relativa al mese nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.
[xvii] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xviii] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xix] Cfr. quanto precisato nella nota 16.
[xx] Cfr. circolare n. 8/2013.
[xxi] Cfr. circolare n. 292/1993, par. 1).