Con Risoluzione del 24 aprile 2014 n. 44/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sui redditi rateizzate, dovute sulle plusvalenze da “exit- tax”.

Si ricorda che l’articolo 166, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) disciplina il trasferimento all’estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, prevedendo che esso costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

L’articolo 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha apportato variazioni alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale, aggiungendo al citato articolo 166, i commi 2-quater e 2-quinquies.

In particolare, il comma 2-quater del citato articolo 166 dispone che “I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo ivi previsto in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 agosto 2013, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni citate. Tale decreto prevede, tra l’altro, la possibilità per i soggetti ivi previsti, di rateizzare le imposte sui redditi dovute sulle plusvalenze, maggiorate degli interessi.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte rateizzate sulle plusvalenze da exit-tax, si istituiscono i seguenti codici tributo:
“4049” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRPEF”;
“2026” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR - IRES”;
“2027” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo. 166 del TUIR – Maggiorazione IRES - Società di comodo”;
“2028” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - settore petrolifero e gas”;
“2030” denominato “Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del TUIR – Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi”.

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