Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014, ha fornito chiarimenti sull'obbligo di iscrizione della PEC delle imprese individuali e delle società nel registro delle imprese. In particolare, ha precisato che l'indirizzo Pec deve individuare una sola impresa. Pertanto, non è possibile per le imprese individuali o le società indicare l'indirizzo Pec di un terzo. Nel caso in cui dovesse essere riscontrato ciò, l'ufficio del Registro impresa dovrà necessariamente avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell'art. 2191 c.c., previa intimazione, all'impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l'indirizzo registrato con un indirizzo di PEC.


Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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