Ho percepito nel 2013 degli arretrati di reddito da lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione separata. Nel 2013 non ho reddito. Posso chiedere a rimborso le ritenute Irpef risultanti nel Cud?

L’aliquota per la tassazione separata degli emolumenti arretrati per lavoro dipendente corrisponde a quella prevista per la metà del reddito complessivo dei due periodi precedenti. Se in uno dei due anni anteriori non c’è stato reddito imponibile, si applica l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno. Se non c’è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni, si applica l’aliquota Irpef stabilita per il primo scaglione di reddito (articolo 21 del Tuir). L’Agenzia delle Entrate procede quindi alla riliquidazione dell’imposta (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) e, in presenza di maggiore imposta dovuta, all’emissione di apposito avviso per darne comunicazione al contribuente. Qualora le imposte dovute a titolo definitivo risultino invece di ammontare inferiore alle ritenute subite, l’Amministrazione finanziaria provvederà a effettuare il rimborso dell’eccedenza. Se la somma a debito o a credito è inferiore a 100 euro non si dovrà né pagare ulteriori imposte, né si avrà diritto a un eventuale rimborso (Dl 223/2006).


Fonte: Agenzia Entrate

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