La Corte richiama il proprio costante orientamento (Cfr. Cass. Sez. 5, Ord. n. 6595/2013; cfr. anche Cass. Sez. 5, Sen. n. 4987/2003) secondo il quale: “In tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l’Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate (nella specie, prelevamenti), tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonchè ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci”. Ciò basta per concludere che per l’Amministrazione finanziaria non vi è onere di previa dimostrazione dell’esistenza di “sottrazione di materia imponibile in capo alla società” ai fini della valorizzazione delle movimentazione bancarie identificate sui conti correnti nominalmente intestati ai soci, atteso che gli indizi di cointeressenza e perciò di riferibilità all’attività d’impresa svolta dalla società possono essere fondati anche sulla circostanza stessa dell’omessa precisa identificazione della origine e provenienza o della destinazione delle somme che risultano transitate sui predetti conti correnti, alla luce del fatto che – specie nelle società di persone – il rapporto intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da giustificare automaticamente e salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti.

Ordinanza n. 10386 del 13 maggio 2014 (udienza 16 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Bognanni Salvatore – Est. Caracciolo Giuseppe
Accertamento Iva – Società di persone a ristretta base familiare – D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7 – L’ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci riferendoli alla medesima società – Rapporto di parentela – Onere della società di fornire la prova contraria

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