Siamo un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Eroghiamo ai nostri arbitri un rimborso spese per i km sostenuti. Devono essere indicati in dichiarazione dei redditi?

I compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici e ai commissari di gara, durante manifestazioni sportive dilettantistiche, rientrano nella categoria dei redditi diversi. Si tratta, nello specifico, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir). Questi importi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 7.500 euro (articolo 69, comma 2, del Tuir). Le indennità chilometriche si considerano rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto e non concorrono a formare il reddito qualora le spese siano documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume rilevanza, a tale fine, la sede dell’organismo erogatore (risoluzione 38/E del 2014). Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di 7.500 euro.


Fonte: Agenzia Entrate

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