Ha natura di interpretazione autentica la previsione normativa di cui all’art. 2, comma 4, del DL n. 4/2014 nella parte in cui sostanzialmente prevede l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. Tale tassa, in particolare, è dovuta anche dagli enti locali, che non hanno diritto all’esenzione, non solo perché detta esenzione non è prevista specificamente dal DPR n. 641 del 1972, ma anche perché l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 distingue espressamente i Comuni dalle Amministrazioni dello Stato, pur attribuendo agli uni ed alle altre la natura di Amministrazioni pubbliche, impedendone una generalizzata e generalizzabile assimilazione. Deve, pertanto, escludersi che i Comuni non siano assoggettati alla tassa di concessone governativa in questione.

Sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014 (udienza 25 febbraio 2014)
Cassazione civile, sezione unite – Pres. Adamo Mario – Est. Botta Raffaele
Art. 2, comma 4, D.L. n. 4/2014 – Tassa di concessione governativa – Legittimità – Non esenzione della tassa per gli enti locali

0 commenti:

 
Top