La Corte conferma il proprio orientamento (cfr. Cass. n. 22118/2010, n. 7654/2012, n. 26683/2009) in base al quale, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la legge n. 241/1990, art. 3, comma 3. Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione.

Ordinanza n. 8394 del 9 aprile 2014 (udienza 20 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Iacobellis Marcello
Motivazione dell’avviso di accertamento – Obbligo di allegazione degli atti citati nell’avviso di accertamento – Finalità “integrativa” – Impugnazione dell’avviso di accertamento – Onere del contribuente dimostrare che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, è necessaria ad integrarne la motivazione

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