In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 1306 del codice civile, opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr Cassazione 14814/2011, Cassazione 28881/2008).

Sentenza n. 9156 del 23 aprile 2014 (udienza 18 marzo 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Blasi Antonino – Est. Bruschetta Ernestino Luigi
Solidarietà tributaria – Regola generale articolo 1306 codice civile – Estensione del giudicato favorevole dell’altro obbligato solidale – Solo se non si è formato un giudicato contrario sul medesimo punto

0 commenti:

 
Top