Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia a oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio d’impugnazione di un atto autoritativo emesso dall’Amministrazione finanziaria, per cui è l’atto impugnato (o il silenzio serbato dall’ufficio sull’istanza del contribuente) a esprimere la posizione processuale dell’Amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela. Pertanto, ove l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba all’Amministrazione finanziaria, quest’ultima non ha l’onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, incombendo su questi, che chiede il rimborso, l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti (cfr Cassazione 19187/2006, 22567/2004 e 29613/2011).

Ordinanza n. 9713 del 6 maggio 2014 (udienza 2 aprile 2014)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Di Blasi Antonino
Processo tributario – Domanda di rimborso – Costituisce un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo emesso dall’Amministrazione finanziaria – Incombe sul contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per il rimborso

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