Piccole e micro imprese, ma anche studi professionali e professionisti che svolgono la loro attività in forma di impresa e risultano iscritti al Registro delle imprese, che hanno la loro sede nelle Zone franche urbane delle regioni che rientrano nell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) e nei comuni della provincia Carbonia-Iglesias.
Sono questi i destinatari delle agevolazioni previste dal decreto 10 aprile 2013 del ministero dello Sviluppo economico (Mise), di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, ai quali si aggiungono quelli situati nella Zfu del comune di Lampedusa e Linosa, istituita con la “Stabilità 2014” (legge 147/2013).
Per tutti, il provvedimento del 6 maggio 2014 stabilisce le modalità e i limiti di fruizione dei benefici.

Le agevolazioni (esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) vanno fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs 241/1997). Il tetto massimo dello “sconto” è pari a 200mila euro; scende a 100mila per le imprese del settore trasporto su strada.

La delega di pagamento va presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline e Entratel, pena lo scarto dell’operazione effettuata.
Con risoluzioni in via di emanazione, la stessa Agenzia renderà noti i codici tributo da riportare nell’F24, fornendo le opportune indicazioni per compilare il modello.

L’Agenzia, che riceve dal Mise i dati identificativi di ciascun beneficiario, l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali variazioni, effettuerà controlli automatizzati per ciascun F24 ricevuto, garantendo che le agevolazioni accordate siano fruite nei limiti dell’importo concesso.
Se dovesse essere utilizzato un importo superiore a quello riconosciuto o risultare che l’impresa non rientra nell’elenco di quelle ammesse agli “sconti fiscali”, il modello F24 viene scartato e il versamento è considerato non effettuato; la circostanza è comunicata a chi ha trasmesso la delega di pagamento tramite apposita ricevuta, consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia.

Infine, nel caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse o dell’importo dell’agevolazione concessa, l’F24 è presentato in via telematica alle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui il Mise ne dà comunicazione all’Agenzia.


Fonte: Agenzia Entrate

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