In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio finanziario determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito.
Questo il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 8995 del 18 aprile, in accoglimento del ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria.

La controversia riguarda il caso di un contribuente sottoposto al "vecchio" accertamento sintetico - disciplinato dall'articolo 38 del Dpr 600/1973, prima della riforma recata dal Dl 78/2010 - con il quale gli veniva contestato un maggior reddito (anni 1998/1999), per avere lo stesso, negli anni in questione, dichiarato redditi non compatibili con la proprietà di un'autovettura e di alcune unità immobiliari.

Il disposto di cui all'articolo 38 consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Il ricorso proposto dal contribuente, rigettato in primo grado, veniva invece accolto dai giudici di appello, i quali ritenevano che l'ufficio aveva errato nel considerare rilevante, ai fini del redditometro, un'autovettura che non era nella disponibilità del contribuente, e che, in ogni caso, lo stesso aveva dimostrato di avere avuto nella propria disponibilità, in relazione agli anni in questione, redditi esenti sufficientemente idonei a dimostrare la capacità di spesa.

Nel ricorso in Cassazione, l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione del citato articolo 38, in quanto i giudici d'appello, con una interpretazione del tutto erronea, hanno ritenuto sufficiente la prova, fornita dal contribuente, della disponibilità, nel periodo in contestazione, di redditi esenti (nella specie, per disinvestimenti azionari) senza che risultasse, altresì, la prova che detti redditi erano stati effettivamente utilizzati per coprire le spese contestate.

La decisione della Cassazione
Per la Corte suprema, il ricorso è fondato.
Secondo l'articolo 38, sesto comma, del Dpr 600/1973 (nella versione vigente ratione temporis, ossia ante riforma del 2010), l'accertamento effettuato con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Tuttavia, la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

Ad avviso della Cassazione, quindi, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte; in particolare, richiede la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate.
In tale senso, precisa ancora la Corte, "…va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della 'durata' del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi…".

Potrebbe accadere, infatti, che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico. In questo caso, essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.
L'onere probatorio richiesto dalla norma, peraltro, non risulta particolarmente oneroso, potendo essere fornito, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare - in termini di "durata" e non di semplice "transito" - il possesso dei redditi contestati.

Sulla base di tali argomentazioni, i giudici di legittimità - pur ritenendo provata, da parte del contribuente, l'esistenza e la disponibilità, nel periodo in contestazione, di redditi risultanti da disinvestimenti azionari - non ritengono provata, invece, la "durata" del possesso di tali redditi esenti; prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva contestata al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.

Osservazioni
La sentenza in commento si allinea, non solo, a un filone giurisprudenziale ormai consolidato (da ultimo, cfr Cassazione, sentenza 6396/2014), ma anche alla ferma volontà di contrasto all'evasione fiscale voluta dal legislatore nazionale che, con l'articolo 22 del Dl 78/2010, ha modificato il quinto comma dell'articolo 38 del Dpr 600/1973 ("nuovo redditometro"), prevedendo che la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che tale contenuto deve essere individuato attraverso l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.


Fonte: Agenzia Entrate

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