La Corte di legittimità, con la sentenza n. 2277/2014, conferma la sua precedente interpretazione espressa nella sentenza 18 settembre 2009, n. 20096 applicandola ora agli immobili di interesse storico-artistico. In particolare, ha affermato che l’agevolazione prevista per i trasferimenti di beni d’interesse artistico, storico e architettonico in materia di imposte di registro, non può essere estesa anche alle imposte ipotecaria e catastale, non essendo sufficiente la previsione di una base imponibile comune.

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