L’imposta municipale propria, meglio conosciuta come Imu, introdotta nell’ambio delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, ha subito diverse integrazioni e modificazioni.
Nello specifico, sebbene il gettito era destinato ai Comuni, il decreto legislativo 201/2011, all’articolo 13, comma 11, nella sua prima stesura, modificava la destinazione disponendo che “è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo […]”.
In conseguenza della citata riserva, sono sorti dubbi e perplessità sul soggetto a cui inoltrare le istanze per ottenere la restituzione di quanto erroneamente corrisposto, o per comunicare la presenza di eventuali errori commessi in sede di pagamento.

Allo scopo di risolvere la questione, il legislatore è intervenuto con la “Stabilità 2014” (legge 147/2013). Attraverso i commi da 722 a 727 dell’unico articolo, ha elaborato, con riferimento ai versamenti eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2012, la casistica di seguito riportata.

Versamento dell’imposta municipale propria per un importo superiore a quello dovuto a favore del Comune destinatario
In questo caso, il contribuente è tenuto a presentare all’ente locale un’istanza con la quale potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza versata.
Il Comune, a conclusione dell'istruttoria, provvede a rimborsare all’avente diritto la quota di propria spettanza e segnala al ministero dell'Economia e delle Finanze e a quello dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico, nonché, se esistente, l'eventuale quota a carico dell'Erario, che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 del Dm Mef del 29 maggio 2007.

Versamento Imu a favore di un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta
Ricorrendo questa ipotesi, il Comune che viene a conoscenza dell'erroneo versamento, a seguito di comunicazione del contribuente o di ulteriori notizie, è tenuto ad attivare le procedure più idonee per il riversamento, a favore del Comune competente, delle somme indebitamente percepite.
Nella comunicazione, con la quale il contribuente fa emergere il proprio errore, andranno indicati gli estremi del versamento, l'importo pagato, i dati catastali dell'immobile a cui il versamento si riferisce, il Comune destinatario delle somme e quello che le ha ricevute erroneamente.
Anche se la norma non indica in modo specifico il Comune a cui indirizzare la citata comunicazione, appare opportuno che la stessa sia inviata a quello che ha ricevuto il pagamento. Ciò non esclude che possa essere informato anche il Comune reale destinatario del versamento.

Versamento allo Stato dell'Imu spettante al Comune e successivo versamento anche nei confronti dell’ente locale
In questo caso, il contribuente dovrà presentare al Comune un’istanza di rimborso dell’importo erroneamente pagato.
A conclusione dell'istruttoria, il Comune provvede alla restituzione della quota di propria spettanza, e segnala al ministero dell'Economia e delle Finanze e a quello dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico e l’eventuale quota a carico dell'Erario che provvederà a effettuare il rimborso ai sensi dell’articolo 68 del Dm Mef del 29 maggio 2007.

Versamento allo Stato dell'Imu spettante al Comune
In tale ipotesi, il Comune, anche su comunicazione del contribuente, informa dell'esito dell'istruttoria il ministero dell'Economia e delle Finanze e a quello dell'Interno che effettua le conseguenti regolazioni da valere sullo stanziamento di un apposito capitolo di spesa del proprio stato di previsione.
Appare opportuno che la comunicazione, con la quale il contribuente rende noto l’erroneo versamento, sia inviata al Comune avente diritto al pagamento.
Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, per quelli della regioni Sicilia e Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale, mentre per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Fondo sperimentale di riequilibrio.

Versamento al Comune dell’importo spettante allo Stato
Nel caso in questione, il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione con la quale lo informa dell’erroneo versamento.
Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi del pagamento, gli importi versati e i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento.
Il Comune, a conclusione dell’istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'Erario.
Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il Comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al ministero dell'Economia e delle Finanze e a quello dell'Interno, al fine delle successive regolazioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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