La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 7612 del 02.04.2014, ha ribadito un principio consolidato in materia di dichiarazione congiunta dei coniugi: l'accertamento concerne entrambi i coniugi solidalmente responsabili, a prescindere dal fatto che la maggiore imposta contestata riguardi la posizione di uno di essi e che il matrimonio sia stato successivamente sciolto, e quindi i coniugi risultano separati. La notifica dell'atto impositivo, inoltre, può essere fatta esclusivamente al marito.

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