PREMESSA
L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, decreto),
concernete la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e
assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e
contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del
prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un
credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia
di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.
L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito
complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto
limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di
un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto
prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti
d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari
stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il
relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga
utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa
dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno
2015.

1. I SOGGETTI BENEFICIARI
Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del
decreto, prevede che “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma
1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della
detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a
26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000
euro.”.
Il comma 1-bis citato richiede di verificare tre presupposti per la
maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla
sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro,
nonché all’importo del reddito complessivo.
Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui
reddito complessivo è formato:
 dai redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
 dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50,
comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori
dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o
sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
(lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque
erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative (lett. l).
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì
avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle
detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Al riguardo si ricorda che l’importo delle detrazioni di cui al comma 1
dell’art. 13 del TUIR è stato modificato dall’art. 1, comma 127, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che per la determinazione
di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (cfr.
comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata
dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni
diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali, ad esempio, le
detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12 del medesimo TUIR.
Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia
titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a
26.000 euro.
Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze (cfr. comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR).
Per quanto detto sono esclusi dal credito:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi
specificati dal comma 1-bis;
- i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi
specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente
e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di
un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

2. I SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL
CREDITO
L’articolo 1, comma 4, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente
spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del
decreto, “in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal
primo periodo di paga utile”.
Si rammenta che ai sensi del primo comma dell’art. 23 del DPR n. 600
del 1973 sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto
dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
- gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;
- le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55
del TUIR;
- le imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.
I medesimi soggetti, in base al primo comma dell’art. 24 del DPR n. 600
del 1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta
dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi
corrisposti.
Per effetto del richiamo ai sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del DPR n.
600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale.
I soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal
comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito “in via
automatica”.
Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi
che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito
spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta
esplicita da parte dei beneficiari.
Il credito, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 1 del decreto, è
riconosciuto “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga
utile”.
Considerata la data di entrata in vigore del decreto, i sostituti d’imposta
riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni
erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia
possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento
delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni
erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero
importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.
3. LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il
relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i
sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del
relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle
somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai
dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di
comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri
rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.
Per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito
“è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i
presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per
effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a
euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla
durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il
numero di giorni lavorati nell’anno.
Al riguardo si precisa che il calcolo del periodo di lavoro nell’anno 2014
va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia
di reddito beneficiaria, non prevedendo il decreto delle deroghe a tal riguardo.

4. GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto stabilisce che “Il credito di cui
all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti
in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto
d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute
disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali,
limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al
versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme
restando le aliquote di computo delle prestazioni.
Il comma 6 stabilisce che “L’INPS recupera i contributi di cui al comma
5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta.
I commi 5 e 6 stabiliscono gli adempimenti dei sostituti d’imposta
nell’erogazione del credito e forniscono le regole da seguire in caso di incapienza
del sostituto in modo da assicurare la percezione del credito di cui all’articolo 13,
comma 1-bis nello stesso periodo di paga a tutti coloro che ne hanno diritto.
In particolare, il comma 5 dispone che il sostituto d’imposta, al fine di
erogare il credito indicato nell’articolo 13, comma 1-bis, utilizza l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si
fa presente che rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di
esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale
nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al
contributo di solidarietà.
In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire
l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto,
è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi
previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi
essere versati.
I contributi utilizzati per l’erogazione del credito di cui all’articolo 13,
comma 1-bis, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai
sostituti di imposta alle gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS
dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità
di sostituto d’imposta.
L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica
dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento
dovranno essere indicati nel modello 770.
5. I CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA 
I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente 
e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui 
remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto 
al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito 
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo 
modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, 
conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. 
La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si 
applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per 
l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti 
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 600 del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima 
del mese di maggio. 
 
6. IL CREDITO NON SPETTANTE 
Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via 
automatica il credito in base alle informazioni in loro possesso, i contribuenti che 
non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché 
titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi 
diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne 
comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito 
eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga 
successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i 
termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine 
rapporto. 
Si ricorda che il reddito complessivo ai sensi dell’articolo 13, comma 6-
bis, del TUIR, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, 
comma 3-bis, dello stesso TUIR. 
Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un 
credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR in tutto o in parte non 
spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei 
redditi. 
 
 7. LA RILEVANZA DEL CREDITO 
Per espressa previsione del comma 1-bis dell’art. 13, il credito “non 
concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo 
non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative 
addizionali regionale e comunale. 
Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul 
calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti. 



Fonte: Circolare Agenzia Entrate n.8/E del 28 aprile 2014

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