L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E pubblicata il 28 settembre, ha fornito alcuni chiarimenti sulla c.d. “remissione in bonis”, la particolare forma di ravvedimento operoso introdotta dall’articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012. Tale istituto è finalizzato ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni od opzioni o, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali, pur essendo egli in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla norma. In particolare, la circolare si concentra sull’applicazione della “remissione in bonis” nelle ipotesi di riparto del 5 per mille dell’Irpef e di cessione delle eccedenze nell’ambito del consolidato.

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