Presupposto per l’applicazione dell’Irap, ex art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 26161 del 2011 e n. 8556 del 2011). L’esistenza di una sola delle predette condizioni comporta l’assoggettamento al tributo. Nel caso esaminato dalla sentenza in rassegna, è stato considerato soggetto passivo dell’Irap un professionista il quale, pur disponendo di un capitale finanziario minimo, tuttavia aveva inserito stabilmente nella propria struttura organizzativa dei soggetti esterni avvalendosi della loro opera.

Sentenza n. 15745 del 19 settembre 2012 (ud. 5 aprile 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Schirò Stefano
Irap – Lavoratori autonomi – Esistenza di c.d. autonoma organizzazione – Impiego stabile di lavoro altrui

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