Il tema della responsabilita' amministrativa degli enti collettivi per alcune tipologie di reato e' stato sempre oggetto di ampio dibattito ed assume particolare rilievo nella materia ambientale, avuto riguardo ai soggetti che svolgono attivita' imprenditoriali il cui esercizio puo' determinare il verificarsi di fenomeni di inquinamento.
Come e` noto, la responsabilita` da reato degli enti collettivi e` stata considerata dal legislatore nazionale nella legge 29 settembre 2000, n. 300, con la quale, ratificando alcuni atti internazionali elaborati in base al Trattato dell’Unione europea, e` stato anche delegato il governo a disciplinare la responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita` giuridica, come disposto dall’art. 11, il quale contemplava, tra l’altro, al comma 1, lettera d), ipotesi di responsabilita` in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio, punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti da determinate disposizioni specificamente indicate.

Provvedendo nel termine previsto di otto mesi, e` stato emanato, come e` noto, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, utilizzando solo parzialmente la delega, senza prendere cosı` in considerazione le ipotesi di responsabilita` per i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio e per quelli di cui agli artt. 589 e 590 cod.pen. commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero di tutela dell’igiene e della salute sul lavoro menzionati dalla lettera c) del medesimo articolo (2).

La singolare scelta, non e` stata casuale ma, come da piu` parti osservato, fortemente condizionata dalle prevedibili pressioni del mondo dell’impresa (3). Particolarmente significativa risulta, a questo proposito, la lettura della Relazione ministeriale, laddove si specifica che la decisione di limitare l’attuazione della delega ai soli reati che formavano oggetto delle Convenzioni ratificate con la legge-delega era giustificata da due contrastanti ordini del giorno votati da Camera e Senato sull’ampiezza del catalogo dei reati a cui legare la responsabilita` amministrativa degli enti e, dopo aver dato atto del rilievo assunto, nella c.d. criminalita` d’impresa, di alcune tipologie di reati, si conclude ritenendo opportuno favorire n progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalita` (4).


Fonte: IPSOA

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