L’acquisto di carburante all’estero può essere annotato sulla scheda carburante?

La scheda carburante si applica agli acquisti di carburante (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano, Gpl) per autotrazione effettuati da parte di soggetti Iva presso gli impianti stradali di distribuzione. La scheda carburante si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati all’estero (Agenzia delle Entrate, circolare n. 28/2011).
La scheda, mensile o trimestrale, trova applicazione per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione, e deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale e il numero di partita Iva del soggetto d’imposta che acquista il carburante, nonché, per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Gli acquisti annotati sulla scheda sostituiscono la fattura di cui all’articolo 22, comma 3, del Dpr n. 633/1972.


Fonte: Agenzia Entrate

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