Il Ministero del Lavoro, con un parere dd. 04/10/2012, ha chiarito che 
tra due contratti a termine stipulati con lo stesso soggetto in 
sostituzione di due dipendenti assenti per maternità, non devono essere 
rispettati i termini minimi previsti dall'articolo 5, comma 3 del D.Lgs 
n. 368/2001, così come modificato dalla Legge n. 92/2012, cioè 60 giorni
 nel caso di primo contratto inferiore a 6 mesi ovvero 90 giorni se 
superiore tale durata.
Nel dettaglio, il Ministero ritiene che la disciplina specifica prevista
 dal TU sulla maternità (art. 4, D.Lgs n. 151/2001) che legittima il 
contratto in sostituzione maternità, prevalga sulle disposizioni, 
peraltro successive, previste dal D.Lgs n. 368/2001. Pertanto, dovendosi
 interrompere il rapporto con il sostituto al rientro effettivo del 
sostituito, il datore di lavoro può riassumere il medesimo lavoratore in
 sostituzione di un altro dipendente assente per maternità senza dover 
rispettare i termini di successione di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs
 n. 368/2001.
Fonte: Seac 25/10/2012
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