Quali adempimenti bisogna osservare nel caso in cui si vogliano archiviare le fatture elettroniche all’estero in modalità digitale?

L’articolo 39, terzo comma, del Dpr n. 633/1972, prevede che le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.
La conservazione in solo formato digitale dei documenti fiscali e amministrativi al di fuori dell’Italia è possibile per le fatture elettroniche emesse previo accordo con il destinatario e per le fatture elettroniche emesse senza accordo e spedite in formato cartaceo (conservazione sostitutiva di documento informatico lato emittente).
Come precisato nella circolare n. 5/2012 dell’Agenzia delle Entrate, i file inerenti la conservazione sostitutiva delle fatture di acquisto scansionate e conservate in sostitutiva dovranno essere conservati su supporti magnetici (server) oppure ottici (dvd, cd, eccetera) localizzati nel territorio italiano.


Fonte: Agenzia Entrate

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