Tra i principi e criteri direttivi dettati per una revisione della disciplina del reddito di impresa e della produzione netta ai fini IRAP, figura quello in materia di perdite su crediti. Il fine dichiarato sembra quello di voler attenuare, se non eliminare, le fonti di incertezza nell'applicazione della normativa sulla determinazione del reddito di impresa, con la introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti. Sotto questo profilo va peraltro segnalato un intervento normativo, operato dal D.L. n. 83/2012 (decreto crescita), che in qualche modo rischia di sovrapporsi all'esercizio della delega. Meno decifrabile sembra invece la delega in materia di ammortamenti e altri costi, stante l'estrema vaghezza dei criteri direttivi.
Il realizzo delle perdite su crediti e la problematica questione degli «elementi certi e precisi»

Non vi è dubbio che, allo stato, la disciplina fiscale in materia di deducibilità delle perdite su crediti, per le imprese commerciali e industriali, sia fonte di squilibri nonché foriera di rischi di contestazioni. È noto infatti che, se il codice civile impone agli amministratori di valutare i crediti sulla base del loro presumibile valore di realizzo (art. 2426, n. 8, c.c.), da effettuarsi «secondo prudenza » (come prevede uno dei principi generali di redazione del bilancio), la legge fiscale appare ispirata a logiche differenti: le norme sul reddito di impresa intendono evitare che politiche valutative troppo prudenziali circa gli effettivi rischi di inesigibilità dei crediti nascondano intenti di compressione degli imponibili.

Si noti che le norme fiscali, sul punto, non contrastano «evasioni d’imposta» in senso stretto, quanto differimenti dell’imposizione: la deduzione di una perdita da inesigibilità del credito, quand’anche anticipata rispetto al reale momento di emersione dell’incapacità del debitore di far fronte al pagamento, non darebbe luogo ad una definitiva sottrazione di imponibili, ma solo ad una loro più favorevole collocazione temporale. Ed anche laddove l’impresa creditrice svalutasse un credito di un debitore perfettamente in bonis, la deduzione operata verrebbe controbilanciata, al momento dell’incasso del credito per il suo originario valore nominale, da una plusvalenza tassata (anche i crediti, in quanto «beni relativi all’impresa», sono beni plusvalenti).


Fonte: IPSOA

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