Nel caso in cui venga raggiunto, con una successione di contratti a termine, il limite massimo di 36 mesi stabilito per l’utilizzo di un lavoratore con contratto a tempo determinato, resta comunque la possibilità di utilizzare nuovamente il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione a tempo determinato. Lo ha precisato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la risposta ad interpello n. 32 di ieri, 19 ottobre 2012, rispondendo ad un’istanza posta da Assolavoro in merito alla possibilità, per un’azienda utilizzatrice che ha raggiunto il limite dei 36 mesi di utilizzo di un lavoratore a tempo determinato previsto dall’art. 5, comma 4-bis del DLgs. n. 368/2001, di ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti dello stesso lavoratore. Il problema non è di poco conto, in quanto la medesima norma stabilisce che, qualora in una successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra il datore di lavoro e lo stesso lavoratore superi il predetto limite temporale, tale rapporto si considera a tempo indeterminato. Inoltre, con la recente riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla L. n. 92/2012, all’art. 1, comma 9, lett. i) si è disposto che, ai fini della determinazione di tale limite temporale, si devono considerare anche i periodi di missione svolti fra le medesime parti (e con mansioni equivalenti), ai sensi della disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato, prevista dal comma 4 dell’art. 20 del DLgs. n. 276/2003. Nel formulare la risposta, i tecnici ministeriali ricordano che la problematica era già stata affrontata in un precedente intervento di prassi del Ministero del Lavoro, ovvero la circolare n. 18/2012. In quell’occasione, si è specificato che i datori di lavoro devono certamente tener conto, ai fini della determinazione del limite massimo dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti ricorrendo ai contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a partire dal 18 luglio 2012 (ovvero la data di entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro); tuttavia, si è inteso anche sottolineare che il predetto limite rappresenta, di fatto, una misura restrittiva posta alla stipula dei contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro

 Fonte: Eutekne 20/10/2012

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