Domanda
Costituirebbe violazione al disposto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 201/2011 il trasferimento di denaro e/o titoli al portatore oltre il limite di soglia pro tempore vigente effettuato all'estero da persone fisiche e/o giuridiche residenti in Italia? Sarebbe del pari sanzionabile il trasferimento in oggetto effettuato, invece, in Italia da parte di persone fisiche/giuridiche residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea?

Risposta
Occorre ricordare che l'art. 3 del D.Lgs. 195 del 2008 prevede, a carico di chi esce dal territorio italiano o vi entra con una somma in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare la movimentazione di tale somma all'Agenzia delle Dogane.

Nel decreto di semplificazione fiscale (D.L. 16/2012) convertito nella legge n. 44/2012, sono previste misure più severe sul tema dell'antiriciclaggio, ed in particolare nell'ambito dei trasferimenti di denaro contante da e verso l'estero.

L'importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane resta fisso a 10.000 euro, come previsto dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 (pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009) ma si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza.

In base all'art. 3, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 195 del 2008, infatti, tutti i soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller`s cheques e - assegni firmati ma privi del nome del beneficiario mentre non sono compresi i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali - bancari o circolari che rechino l'indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità) sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibile sul sito dell'agenzia delle Dogane).

La comunicazione deve riportare:

- le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve,

- la provenienza dei fondi trasferiti,

- il possibile utilizzo ecc.

La dichiarazione oltre a poter essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, può essere anche trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In questo caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.

In caso di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta la dichiarazione viene consegnata alle Poste od ai fornitori del servizio all`atto della spedizione, questi ultimi rilasciano ricevuta e provvedono a trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

L'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, ripetutamente modificato dal legislatore, da ultimo con il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, vieta invece il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di valore pari o superiore a 1.000 euro effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi; per importi pari o superiori a 1.000 euro è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come carte di credito, bancomat, bonifici bancari ed assegni; in riferimento al quesito, in sostanza, in presenza di strumenti di pagamenti tracciabili non sono previste sanzioni sull'antiriciclaggio.

Pur perseguendo un analogo scopo, ovvero la lotta all'evasione e al riciclaggio di denaro frutto di illeciti tramite il controllo della circolazione di denaro in contante, le due norme concernono quindi fattispecie diverse: la prima garantisce un controllo sulla movimentazione di denaro contante da o verso Stati esteri, mentre la seconda limita i trasferimenti in contanti tra soggetti diversi.


Fonte: IPSOA

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