1 commenti:

Tortelotti Fabrizio ha detto... 9/10/12 19:39

La consegna dell'atto può essere effettuata anche a soggetti terzi, diversi dal destinatario.
Questo tipo di notifica può avvenire, però, soltanto presso il domicilio del destinatario (abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non è presente.
I terzi possono essere:
-persona di famiglia, purchè non minore di 14 anni o palesemente incapace;
-gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
-il portiere dello stabile;
-i vicini di casa che accettino il ricevimento.
In questi casi l'atto dev'essere consegnato - con la relata di notifica - in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. La mancanza di tale invio determina la nullità della
notifica.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Il termine di prescrizione esiste, ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo.
In linea generale si può affermare che il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata) segue quello del tributo riscosso.
Per esempio multe al codice della strada oppure sanzioni amministrative in genere sono 5 anni, canone rai 10 anni, ecc....

 
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