Nei rapporti transnazionali tra soggetti passivi d'imposta, qualora un'operazione sia rilevante ai fini IVA in un Paese diverso da quello ove il fornitore del bene o di un servizio generico (art. 7-ter, Decreto IVA) sia stabilito, tutti gli obblighi ed i diritti scaturenti dall'applicazione dell'imposta ricadono in capo al cessionario o committente.
A ben guardare, questa rappresenta una deroga alla regola base dell’IVA, secondo la quale il debitore d’imposta naturale e` il fornitore, che e` tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi (ma e` anche titolare dei diritti) connessi con l’imposta, tra i quali quello non solo di emettere fattura, ma anche di applicare il tributo e versarlo all’Erario, al netto di quello detraibile. Invece, nelle situazioni qui rappresentate, e` il committente/cessionario che si sostituisce al fornitore negli adempimenti IVA mediante la nota regola del reverse charge, ossia: — autofatturandosi nel caso di rapporti con fornitori extra-UE; — integrando la fattura estera (che non riportera` l’imposta del Paese del fornitore) con l’aliquota e l’imposta vigente nel proprio Stato. E` quasi superfluo rammentare che il metodo del reverse charge e` applicato non solo dal cessionario/committente, soggetto passivo d’imposta, ma anche dagli enti non commerciali: — che svolgano attivita` commerciali sebbene occasionali, indipendentemente dal fatto che il bene o il servizio ricevuto sia connesso all’attivita` istituzionale o meno; — semplicemente in possesso di una partita IVA. Da un lato, l’obbligo del reverse charge non viene meno in capo al cessionario/committente, neppure nel caso in cui il fornitore non residente si sia identificato direttamente ovvero abbia nominato un proprio rappresentante fiscale nello Stato del cliente o vi sia una stabile organizzazione del soggetto non residente; dall’altro, per ragioni speculari, il non residente non ha piu` la necessita` , nei rapporti B2B, di identificarsi direttamente ovvero di nominare un proprio rappresentante fiscale.


Fonte: IPSOA

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