In materia di rispetto dei termini previsti per la permanenza dei verificatori (civili o militari) presso la sede del contribuente, la Cassazione afferma che detto termine è meramente ordinatorio e il suo superamento non determina alcuna conseguenza sul piano della rilevanza delle prove assunte: nessuna norma dichiara il termine perentorio né stabilisce la sanzione della nullità degli atti compiuti dopo il termine. Tale nullità non potrebbe ricavarsi dalla ratio delle diposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte soltanto del fastidio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'amministrazione (cfr. Cass., n. 14020 del 2011, in riferimento al termine stabilito dall'art. 12 della legge 212/2000).
Per quanto concerne l’autorizzazione preventiva dell’Autorità giudiziaria ex art. 52 DPR n. 633 del 1972 all’accesso ai locali non aziendali, la Suprema Corte afferma che in caso di differente dislocazione della sede legale e della/e sedi operative, il criterio cui fare riferimento è quello della c.d. “prossimità” dell’Ufficio giudiziario competente. Pertanto, è legittima l’autorizzazione rilasciata dalla Procura territorialmente più vicina ai locali presso i quali si svolgeranno le operazioni di controllo.

Sentenza n. 17002 del 5 ottobre 2012 (udienza 28 giugno 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Cirillo Ettore
Accertamento – Tempo di permanenza dei verificatori – Termine ordinatorio – Autorizzazione dell’Autorità giudiziaria – Requisiti di legittimità

0 commenti:

 
Top