La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una società e l’Amministrazione fiscale slovena, per il rigetto di una domanda volta a ottenere la concessione di un vantaggio fiscale in occasione di una scissione di impresa. La società ha adottato un progetto di scissione che prevede il trasferimento di una parte della sua impresa a una nuova società. Tali modifiche sono state registrate nel registro delle società commerciali; successivamente la società ha presentato una domanda di concessione del beneficio di vantaggi fiscali in occasione della scissione.


La posizione del Fisco sloveno
L’Amministrazione fiscale slovena ha constatato che la trasformazione della società si era realizzata all’atto della registrazione delle modifiche statutarie nel registro delle società commerciali. Il Fisco ha pertanto respinto la domanda della società, per il fatto che non era stata presentata nel termine previsto dalla legge relativa all’imposta sul reddito delle società, vale a dire almeno 30 giorni prima della realizzazione della trasformazione.
La società ha, quindi, presentato ricorso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale slovena, lamentando la contrarietà della sanzione per l’inosservanza del termine di 30 giorni, alla direttiva 90/434.
Inoltre, il rispetto di tale termine non dipenderebbe integralmente dalla società assoggettata all’imposta, dato che proprio la data di iscrizione della modifica statutaria nel registro delle società commerciali da parte del giudice competente determina quella di scadenza di tale termine.

La questione pregiudiziale
Ciò premesso, il giudice a quo ha deciso di sollevare la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte Ue, chiedendo di conoscere se l’articolo 11 della direttiva 90/434 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, che assoggetta la concessione dei vantaggi fiscali applicabile a una operazione di scissione, alla condizione che la domanda relativa a tale operazione sia presentata entro un termine determinato. In particolare tenendo presente che il termine di partenza non sia noto al soggetto passivo dell’imposta e alla scadenza del quale l’interessato perde i diritti ai vantaggi fiscali senza che sia verificato se lo stesso soddisfi o meno i presupposti che giustificano la concessione.

Le valutazioni della Corte
Considerato che la direttiva 90/434 non contiene alcuna disposizione relativa alle modalità procedurali che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in vista della concessione dei vantaggi fiscali previsti, spetta all’ordinamento interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi volti a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme comunitarie. A condizione che tali modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).
Quanto ai diritti conferiti dalla direttiva, occorre menzionare che il regime tributario istituito da  tale direttiva, che comprende diversi vantaggi fiscali, si applica a tutte le operazioni di fusione, scissione, a prescindere dai motivi, siano essi finanziari, economici o fiscali, sottesi.
Soltanto in via eccezionale gli Stati membri possono rifiutarsi  di applicare, o revocare, in forza dell’articolo 11 della direttiva, i benefici fiscali, nei casi in cui l’operazione di ristrutturazione contemplata abbia tra gli obiettivi principali, la frode o l’evasione fiscale.

L’analisi del caso specifico
In base a quanto previsto dalla disciplina contenuta nella legge sulle imposte sui redditi delle società, il soggetto passivo d’imposta deve presentare la sua domanda per fruire dei vantaggi fiscali previsti dalla direttiva, a pena di decadenza, almeno 30 giorni prima dell’operazione di ristrutturazione. Occorre quindi verificare se il termine di 30 giorni risponde alle esigenze del principio di effettività, sia per quanto concerne la sua durata sia per il suo punto di partenza.
Al riguardo, in via generale, la Corte ritiene che una normativa nazionale che conceda la fruizione dei vantaggi fiscali previsti dalla direttiva 90/434, esclusivamente alla condizione che la domanda sia presentata almeno 30 giorni prima dell’operazione di ristrutturazione, non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti che al soggetto passivo derivano dal diritto comunitario.
Tuttavia, se un termine, come quello in esame, non costituisce violazione del principio di effettività, non si può tuttavia escludere che, in particolari circostanze, le modalità di attuazione possano comportare una violazione di tale principio.
Infatti, per quanto attiene il punto di partenza del termine di 30 giorni previsto dalla normativa  slovena, è calcolato a ritroso, a partire dal giorno in cui è effettuata l’operazione di ristrutturazione, fermo restando che la data in cui quest’ultima si considera avvenuta è quella della iscrizione dell’operazione nel registro delle società commerciali. Pertanto, il periodo durante il quale decorre il termine di 30 giorni non dipende dal soggetto passivo di imposta, dato che quest’ultimo non è in grado di conoscere con esattezza né il punto di partenza né il punto finale del termine, vale a dire il giorno di iscrizione dell’operazione di ristrutturazione nel registro delle società commerciali.

Le conclusioni      
L’articolo 11 della direttiva  90/434, secondo la Corte di giustizia, deve essere interpretato nel senso che è compatibile con il diritto comunitario la normativa nazionale che assoggetta la concessione dei vantaggi fiscali, applicabili a una operazione di scissione, alla condizione che la domanda relativa all’operazione sia presentata entro un certo termine. Tuttavia, il giudice del rinvio può verificare se le modalità di attuazione del termine, e in particolar modo la determinazione del punto di partenza, siano sufficientemente precise, chiare e prevedibili per consentire, ai soggetti passivi di imposta, di conoscere i propri diritti e accertarsi che siano in grado di fruire dei vantaggi fiscali previsti dalle direttiva.  

                                                                                                                      

Fonte: Corte di Giustizia Causa C-603/10

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