Domanda
Si chiede di conoscere quale sia il range di onorario adeguato, come da tariffario vigente, per l'affidamento di un incarico legale per la difesa in giudizio in un ricorso al T.A.R. presentato da una ditta per il risarcimento danni subiti per sospensione, in via di autotutela, del procedimento amministrativo di rilascio del permesso a costruire.

Risposta
L'art. 9, D.L. 24-01-2012, n. 1 stabilisce che: "1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".

Con il D.L. 24-01-2012, n. 1 sono state pertanto abrogate le tariffe professionali.

Con D.M. 20-07-2012, n. 140 sono state introdotte nuove tabelle che prevedono, in particolare, sei diversi scaglioni di valore e cinque fasi processuali, le cui attività vengono forfettariamente considerate: fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva. La Tabella A del D.M. 20-07-2012, n. 140 stabilisce dei parametri di liquidazione degli onorari professionali ad opera del Giudice che possono essere tenuti presenti dall'Amministrazione anche in sede di valutazione della congruità dell'onorario.

In ogni caso la Giunta Comunale - al pari di qualunque altro cliente - può revocare la propria delibera relativa alla nomina dell'avvocato se ritiene non congruo il preventivo presentato.


Fonte: IPSOA

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