La sentenza n. 15224/2012 della Corte di cassazione riguarda la particolare ipotesi dell’applicazione del principio di tutela dell’affidamento a un rapporto consortile contestato da parte dell’Amministrazione finanziaria per un periodo d’imposta, ma non contestato in precedenti verifiche fiscali, aventi a oggetto differenti periodi d’imposta.

Questi i fatti.
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società agricola a responsabilità limitata un avviso di accertamento con cui riprendeva, tra l’altro, a tassazione costi non deducibili relativi a una nota di credito emessa nei confronti di una società che, a detta del contribuente, avrebbe dovuto ritenersi consortile, operando esclusivamente per finalità mutualistiche a favore delle società consorziate, a cui trasferisce il proprio risultato economico provvisorio, a consuntivo di ogni esercizio, mentre le società consorziate emettono relative note di variazione per conguaglio prezzi.
Secondo il contribuente, tali note di variazioni sono lo strumento giuridico per consentire il rispetto della finalità consortile.
Il contribuente ha, inoltre, lamentato che la predetta procedura non era stata contestata in tre precedenti verifiche fiscali, aventi a oggetto differenti periodi d’imposta. Di qui, l’eccezione della buona fede e del legittimo affidamento, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, ritenuto che la società non fosse consortile, in quanto operava come impresa autonoma all’interno di un processo produttivo a filiera, con la conseguenza che il ribaltamento dei costi dalla società consortile alla società consorziata sarebbe privo di motivazione plausibile e violerebbe il principio di inerenza.

In sede di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate, risultata soccombente in sede di giudizio di appello, ha proposto tre differenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, in quanto deve escludersi che la mancata valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini di un accertamento fiscale, di una condotta tenuta dal contribuente sia idonea a ingenerare nel contribuente medesimo un legittimo affidamento sulla liceità di tale comportamento, così da divenire causa ostativa rispetto alla contestazione della condotta stessa, negli esercizi successivi a quello nel quale l’Amministrazione ha tenuto un comportamento omissivo
violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 dello Statuto, in quanto il legittimo affidamento esclude la responsabilità del contribuente rispetto alle sanzioni e agli interessi moratori, ma non vale a estinguere il debito conseguente alla rettifica di una dichiarazione
vizio di motivazione in ordine sia all’accertamento dell’attività consortile che all’inerenza, nell’an e nel quantum, delle somme a essa corrisposte dal contribuente mediante nota di credito.

Ebbene, la Suprema corte ha ritenuto fondati sia il secondo che il terzo motivo, ritenendo assorbito il primo motivo dall’accoglimento del secondo, in quanto logicamente subordinato.
La fondatezza del secondo motivo discende dalla circostanza che l’articolo 10 dello Statuto limita espressamente gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria, diversamente da quanto disposto per l’interpello ordinario dall’articolo 11 dello Statuto che prevede la nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esito dell’interpello medesimo.

Con specifico riferimento al terzo motivo, la Corte ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dal momento che la Ctr ha affermato, in modo generico e assertivo, che dalla lettura dello Statuto della società ritenuta dal contribuente consortile, emerge chiaramente lo scopo mutualistico, senza farsi carico di illustrare gli elementi di fatto da cui poter far derivare l’accertamento della sussistenza del rapporto consortile, dei presupposti per l’erogazione di contributi da parte delle consorziate alla società consortile e della congruità di quello in concreto erogato dal contribuente con la nota di credito oggetto di contestazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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