Domanda
L'ipoteca fiscale è suscettibile di revoca in sede fallimentare?

Risposta
La natura dell'ipoteca fiscale (disciplinata dall'art. 77 d.P.R. n. 602/73) ai fini della revocatoria fallimentare è oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito.

Da un lato vi è chi la assimila essenzialmente all'ipoteca legale, e dunque esclude la sua revocabilità ex art. 67, primo comma n. 4, l. fall. che fa riferimento alle sole ipoteche giudiziali o volontarie (in tal senso v. recentemente Trib. Udine 30 settembre 2011). Secondo tale orientamento l'ipoteca fiscale avrebbe le caratteristiche delle ipoteche legali, derivando in modo diretto dalla legge, e in ogni caso non sarebbe parificabile a quella giudiziale potendosi iscrivere anche per crediti tributari non definitivamente accertati.

Dall'altro lato, vi sono pronunce che depongono a favore della sua revocabilità equiparando la medesima all'ipoteca giudiziale in virtù del fatto che l'ipoteca fiscale mancherebbe del tratto distintivo dell'ipoteca legale, costituito dall'automaticità dell'iscrizione e dipendendo la stessa dalla determinazione discrezionale dell'Amministrazione (in questo senso v. Trib. Milano 2 febbraio 2012).

Di recente sembra aver risolto il contrasto la Suprema Corte, che si è pronunciata con sentenza 1 marzo 2012, n. 3232 (seguita in termini adesivi dalle successive Cass. 5 marzo 2012, n. 3397 e n. 3398), la quale ha concluso per la non revocabilità dell'ipoteca fiscale assumendone la sua natura autonoma, senza aderire all'uno o all'altro degli orientamenti sopra indicati. Secondo la Cassazione il carattere non automatico dell'iscrizione ne esclude la possibilità di equipararla all'ipoteca legale, ma essa non è neppure parificabile a quella giudiziale poiché derivante da atto amministrativo e non da provvedimento giudiziale. A causa della sua natura autonoma va quindi esclusa la revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 4, l. fall., che fa appunto riferimento alle sole ipoteche giudiziali o volontarie.

La revocabilità ex art. 67, secondo comma, l. fall. viene invece pacificamente esclusa in considerazione della derivazione negoziale della prelazione presa in considerazione da tale norma (in pratica l'ipoteca sarebbe revocabile solo ove venga impugnato il negozio da cui deriva) e nel caso di ipoteca fiscale difetterebbe in sè un negozio revocabile.


Fonte: IPSOA

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