L’allegazione di specifici indizi a supporto dell’accertamento fiscale comporta in capo al giudice di merito l’obbligo del loro esame e della motivazione sul punto. Nel caso in esame, l’Ufficio aveva addotto a fondamento della propria pretesa degli elementi concernenti: la ristretta base azionaria, facendo capo la società accertata a soggetti legati da vincoli familiari; la riferibilità di assegni versati sui conti intestati ai soci ad aziende che intrattenevano rapporti commerciali con la società medesima; la presenza di numerosi conti correnti e libretti al portatore con nomi di fantasia. Tali elementi giustificavano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. art. 32, comma 1, n. 7), del DPR n. 600 del 1973 e, in materia di IVA, art. 51, comma 2, n. 7), del DPR n. 633 del 1972). La mancata giustificazione fornita dai singoli soci in ordine alle movimentazioni bancarie rilevate su ciascun conto ha comportato la presunzione di redditività dei conti stessi.

Ordinanza n. 16345 del 26 settembre 2012 (udienza 19 giugno 2012)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Olivieri Stefano
Accertamento – Società c.d. a ristretta base azionaria - Elementi di prova desunti dai conti bancari – Inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

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