Quali sono le detrazioni Irpef per i figli a carico? Per essere considerati fiscalmente a carico del genitore è necessario che convivano con lui? Cosa s’intende per limite di reddito del genitore affidatario?
I. Moro
Le detrazioni dall’imposta lorda per i familiari a carico sono previste dall’articolo 12 del Tuir. In particolare, spetta una detrazione di 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. L’importo è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 95mila euro. In presenza di più figli, l’importo di 95mila euro è aumentato per tutti di 15mila euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2008, il riferimento della norma all’impossibilità di “usufruire della detrazione per limite di reddito” individua l’ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio della detrazione per figli a carico, non possa di fatto fruirne, in tutto o in parte, a causa di una imposta incapiente, ossia inidonea ad assorbire (per effetto di oneri deducibili/detraibili) l’agevolazione fiscale, che potrà, quindi, essere attribuita all’altro genitore.
Il requisito della convivenza non è richiesto per i figli.
Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli debbono possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.


Fonte: Agenzia Entrate

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