Ai fini della legittimita' del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, e' necessario, ai fini dell'effettivita' della soppressione stessa, che il datore di lavoro non abbia effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa. Cassazione, sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474
Ai fini della legittimita` del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, e` necessario, ai fini dell’effettivita` della soppressione stessa, che il datore di lavoro non abbia effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione per lo svolgimento di mansioni inerenti la posizione lavorativa soppressa.

Con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 7474 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della dibattuta nozione di «giustificato motivo oggettivo», indicando alcuni principi - in realta` non nuovi, ma degni di approfondimento - quale la facolta` del datore di lavoro di sopprimere un posto per motivi organizzativi aziendali, che tuttavia non puo` scadere in mera arbitrarieta` o malafede, qualora la soppressione e` soltanto fittizia e pertanto contraria al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

La Corte di Appello, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di una lavoratrice avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento oggettivo intimatole dalla societa` datrice di lavoro con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche di cui alla tutela reale.


Fonte: IPSOA

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