Domanda
Con le modifiche apportate delle alla riforma del lavoro dal decreto sviluppo vi è l¿obbligo per l'azienda di stipulare un nuovo contratto a termine non appena decorsi i venti (o trenta) giorni?

Risposta
La disciplina della successione di contratti a tempo determinato è stata recentemente modificata dalla L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), a sua volta poi integrata dal D.L. 83/2012 (c.d. Decreto Sviluppo, convertito in L. n. 134/2012).

La Riforma Fornero ha aumentato l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successivi contratti a termine tra le stesse parti: l'intervallo è oggi di sessanta giorni (in precedenza era di dieci giorni) se il primo contratto a termine aveva durata non superiore a sei mesi, di novanta giorni (in precedenza erano venti giorni) se il primo contratto a termine aveva durata superiore a sei mesi.

Peraltro, i predetti intervalli minimi possono essere ridotti, rispettivamente, fino a venti e trenta giorni nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 9, lett. h) della L. n. 92/2012 e cioè:

a) se ciò è previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente (in assenza di un intervento della contrattazione collettiva, trascorsi dodici mesi spetterà al Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali, individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni sopra indicate);

b) per le attività di cui al comma 4-ter dell'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, ossia per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963, e successive modifiche ed integrazioni, e per quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (previsione aggiunta dal c.d. Decreto Sviluppo);

c) in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (previsione aggiunta dal c.d. Decreto Sviluppo).

Peraltro, si evidenzia che, anche nelle ipotesi predette, l'azienda può lasciar decorrere un intervallo di tempo superiore a venti o trenta giorni; la legge, infatti, impone alle parti solo il rispetto di intervalli temporali minimi, per prevenire utilizzi distorti del contratto a termine.

Nel caso di specie, pertanto, anche se fossimo in presenza di una delle ipotesi sopra indicate nelle quali è consentita una riduzione dell'intervallo minimo fino a venti o trenta giorni, nessun obbligo vi sarebbe per l'azienda di stipulare un nuovo contratto a termine non appena decorsi i venti (o trenta) giorni, ben potendo la stessa lasciar decorrere un periodo di tempo più lungo.


Fonte: IPSOA

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