Nei casi di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale le Camere di
commercio sono tenute ad applicare specifiche sanzioni. La sanzione è
determinata da criteri soggettivi, sulla base della gravità della
violazione, desunta dalla condotta e dall'opera eventualmente svolta,
per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze da parte del
trasgressore.
Trova applicazione nel campo del diritto annuale il principio del
ravvedimento operoso, con cui si sana spontaneamente la violazione di
norme tributarie pagando, contestualmente il tributo dovuto, gli
interessi calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura
ridotta rispetto a quella ordinaria. Nei casi di tardivo versamento si
applica una sanzione pari al 10% dell'importo dovuto.
Nei casi di versamento omesso si applica, di norma, la sanzione del 30%
sul diritto dovuto. E il fatto di rapportarsi all'importo dovuto e non a
quello non pagato, può determinare la richiesta di cifre all'apparenza
irragionevoli rispetto alla violazione commessa
Fonte: Il Sole 24 ore 10/10/2012
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