Nei casi di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale le Camere di commercio sono tenute ad applicare specifiche sanzioni. La sanzione è determinata da criteri soggettivi, sulla base della gravità della violazione, desunta dalla condotta e dall'opera eventualmente svolta, per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze da parte del trasgressore.
Trova applicazione nel campo del diritto annuale il principio del ravvedimento operoso, con cui si sana spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando, contestualmente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione pari al 10% dell'importo dovuto.
Nei casi di versamento omesso si applica, di norma, la sanzione del 30% sul diritto dovuto. E il fatto di rapportarsi all'importo dovuto e non a quello non pagato, può determinare la richiesta di cifre all'apparenza irragionevoli rispetto alla violazione commessa

Fonte: Il Sole 24 ore 10/10/2012

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