In caso di constatazione di fatture per operazioni inesistenti, i termini prescrizionali del reato cominciano a decorrere dal periodo relativo all’emissione di ogni singola fattura ovvero, in caso di molteplici emissioni nell’arco del medesimo periodo d’imposta, dal momento dell’emissione dell’ultima di esse.
Questo il principio fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza 37930 depositata l’1 ottobre.

La decisione
La vicenda processuale trae origine dal giudizio pronunciato dalla Corte d’appello competente nei confronti di un soggetto, reo di aver emesso fatture per operazioni inesistenti atte a consentire alla società utilizzatrice l’evasione ai fini delle imposte dirette e indirette.
Nel caso di specie, la questione dirimente atteneva la corretta determinazione del momento di consumazione del reato ai fini della fissazione della decorrenza dei termini prescrizionali e, quindi, della connessa estinzione del reato.

Ai fini della controversia, il collegio di legittimità ha precisato che il reato relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, contemplato all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, non appartiene alla fattispecie dei reati cosiddetti “permanenti”, come erroneamente sostenuto dall’imputato.
Infatti, per reato permanente deve intendersi la fattispecie che presenta “una struttura unitaria che si ripartisce in più momenti, sì da costituire un continuus non suscettibile di una scomposizione in una pluralità di reati, ciascuno con propria autonoma data di commissione”.

È evidente che il reato di frode fiscale non rientra in tale fattispecie, poiché nel caso di specie non è ravvisabile la permanenza della condotta.
Diversamente, la violazione in oggetto rientra nei delitti qualificati come “istantanei”, ossia reati nei quali il momento consumativo è istantaneo e non ha carattere di durata.

La Suprema corte apporta un ulteriore contributo in merito alla natura del delitto di frode, connotandolo tra i “reati di pericolo o di mera condotta”.
I cosiddetti reati di pericolo sono una creazione giurisprudenziale e costituiscono uno strumento di estensione e rafforzamento della tutela penale in termini preventivi.

La precisazione dei giudici di legittimità ha riflessi pratici importanti, poiché in tale fattispecie rientrano tutti i reati riguardo ai quali l’offesa è rappresentata dalla possibilità del verificarsi del danno, nel caso di specie l’evasione d’imposta legata alla futura utilizzazione delle fatture fittizie, e non dal suo effettivo realizzarsi.
In altre parole, tale categoria di reati implica un rafforzamento della tutela del bene giuridico protetto, consistente nell’interesse erariale, che il legislatore ha inteso realizzare attraverso un’anticipazione della tutela stessa al momento della commissione della condotta delittuosa; diversamente opinando, essa sarebbe stata rimandata al momento, successivo, dell’accertamento della violazione.

In conformità a tale principio di diritto, i giudici della Suprema corte hanno disposto che il delitto di frode fiscale si “perfeziona nel momento di emissione della singola fattura, ovvero – ove si abbiano plurimi episodi nel corso del medesimo periodo d’imposta – nel momento di emissione dell’ultimo di essi”.

La disciplina inerente la prescrizione dei reati tributari era stata oggetto di riforma a seguito dell’emanazione della legge 251/2005.
In particolare, l’articolo 6 prevedeva la prescrizione dei reati, compresi quelli previsti dal Dlgs 74/2000, “decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto…”.

A riguardo, giova precisare che la materia ha subito un’ulteriore riforma con il Dl 138/2011 di recente emanazione.
Con la citata disposizione, che ha introdotto il nuovo comma 1-bis dell’articolo 17 del Dlgs 74/2000, i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli dal 2 al 10 del Dlgs 74/2000 sono stati aumentati di un terzo, passando dai precedenti sei anni agli attuali otto.
Restano fuori dalla riforma le sole violazioni concernenti i reati di omesso versamento, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta, per le quali continuano ad applicarsi i precedenti termini prescrizionali di sei anni.


Fonte: Agenzia Entrate

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