Ai fini della determinazione dell’imposta sulle successioni come vanno considerate le devoluzioni attribuite al chiamato all’eredità per rappresentazione in base all’articolo 467 e seguenti del codice civile?

L’articolo 467 del codice civile dispone che “la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”. Il successivo articolo 468 stabilisce che la “rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”.
L’articolo 2, comma 48, del decreto-legge n. 262/2006, disciplina i criteri per l’applicazione e la determinazione dell’imposta di successione imposta, fissando aliquote e franchigie differenti a seconda del rapporto di parentela intercorrente tra il de cuius e il beneficiario, indipendentemente dal titolo della chiamata all’eredità. Pertanto, ai fini della determinazione della base imponibile e dell’aliquota applicabile, nell’ipotesi in cui il chiamato all’eredità subentri per rappresentazione, non occorre fare riferimento al rapporto esistente tra il de cuius e il rappresentato, bensì a quello intercorrente tra il primo e il rappresentante. Ne consegue che al rappresentante verrà eventualmente riconosciuta la franchigia in base al suo rapporto di parentela con il de cuius. Tale franchigia (ove spettante) competerà per intero a ciascuno dei rappresentanti (cfr risoluzione dell’Agenzia elle Entrate n. 8/2010).


Fonte: Agenzia Entrate

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