Domanda
Un soggetto IVA nazionale ha presentato la comunicazione di cui al D.L. n. 40/2010 relativa alle operazioni intercorse lo scorso luglio con operatori economici aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 21 novembre 2001 ed al D.M. 4 maggio 1999. Il contribuente si è purtroppo accorto di non avere incluso tutte le operazioni poste in essere nel periodo di riferimento. Come rimediare all'errore commesso?

Risposta
I contribuenti cosiddetti "mensili" devono presentare le comunicazioni delle operazioni intercorse con operatori siti negli Stati a fiscalità privilegiata entro il giorno 31 del mese successivo a quello di riferimento.

Scaduto questo termine il contribuente che intende rettificare o integrare la comunicazione trasmessa avrà la possibilità di presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti senza corresponsione di alcuna sanzione. In tale eventualità andrà barrata sul frontespizio del modello la casella "comunicazione integrativa" (cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 gennaio 2011, n. 2).

La violazione potrà essere sanata anche successivamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. In questo caso andrà versata la sanzione ridotta di euro 65,00 e presentata la dichiarazione completa dei dati in precedenza omessi (non andrà barrata la casella "comunicazione integrativa"). Il ravvedimento operoso dovrà perfezionarsi entro il termine di un anno dall'omissione o dall'errore sempre che nel frattempo non abbiano avuto inizio, accessi, ispezioni e verifiche.

Nel caso di specie, quindi, l'irregolarità commessa potrà essere sanata (senza l'applicazione di sanzioni) presentando entro il 30 settembre p.v. una comunicazione "integrativa". Il contribuente potrà regolarizzare la violazione anche successivamente, ma in questa eventualità dovrà versare le sanzioni ridotte nella misura di euro 65,00 (oltre a presentare la dichiarazione completa in ogni sua parte). Il ravvedimento operoso dovrà perfezionarsi entro il termine ultimo del 31 agosto 2012 e cioè entro un anno dall'omissione o dall'errore.


Fonte: IPSOA

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