Domanda
In quale caso si potrebbe verificare, a titolo esemplificativo, il perimento delle merci a causa di ritardo determinato da un rischio assicurato?

Risposta
Le I.C.C. coprono i rischi che producono solo danni materiali e diretti alla cosa assicurata. Nel clausolario A, il più esteso di tre e corrispondente a una copertura All Risks, i rischi coperti sono virtualmente tutti e quindi non sono in numero elevato. Nei clausolari B e C, invece il range di rischi coperti è (molto) ristretto e quindi circoscritto a una determinata fascia di rischi che è talmente esigua che essi (rischi) vengono tutti nominati, uno per uno. Da ciò, deriva la diversa classificazione della elencazione dei rischi tra la categoria dei rischi esclusi (A) e quella dei rischi nominati (B - C). Fatta questa premessa, va detto che per i tre clausolari esiste una ampia e dettagliata elencazione di esclusioni che sono le stesse per tutti perché mentre l'ampiezza assicurativa è diversamente modulata in quanto manifestazione della personalizzazione del rapporto assicurativo tra assicurato e assicuratore, e quindi liberamente accettata o meno in sede di pianificazione assicurativa, la parte riguardante le esclusioni non è, per così dire, mobile, ma fissa. E uguale per tutti anche nella citata All Risks (clausolario A).

Il severo, perentorio e imperativo diniego delle ICC a estendere la copertura a un determinato lungo elenco di eventi ricompreso nelle exclusions, non può tralasciare il danno conseguenziale al ritardo (dato che il ritardo fine a sé stesso - cioè il superamento di un tempo di riconsegna convenuto - non è di per sé un danno materiale e diretto). Vengono qui, allora, riconosciuti i danni materiali e diretti derivanti direttamente dal ritardo quale potrebbe essere il perimento di prodotti deperibili a bordo di un mezzo o per interruzione della catena del freddo per ritardato arrivo del mezzo di trasporto refrigerato, ecc.. Danno, questo, comunque materiale e diretto e perciò matematicamente e obiettivamente commensurabile. Non così, invece, per il pregiudizio di natura economico/finanziaria e commerciale (perdita di mercato) che colpisce l'assicurato in conseguenza del danno materiale, quasi sempre più grave di quello materiale. Nessuna possibilità, allora, per l'assicurato di farsi riconoscere il lucro cessante (se non in seguito a eventuale pronunciamento equitativo del giudice, ovviamente, che ne fisserebbe anche il valore).


Fonte: IPSOA

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