Con la sentenza 40364 del 15 ottobre, la Cassazione penale ha stabilito che la misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca può riguardare anche beni rientranti in un fondo patrimoniale, in quanto comunque appartenenti al “reo”; i vincoli previsti dall’articolo 169 del codice civile, infatti, attengono solamente alla disponibilità degli stessi e, in ogni caso, non riguardano i profili relativi alla responsabilità penale.

La vicenda processuale
Con ordinanza del 27 febbraio, il Tribunale di Monza confermava il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 26 gennaio e avente come oggetto i beni di proprietà del contribuente indagato, insieme ad altri, per associazione per delinquere ed evasione fiscale.
In particolare, con la richiesta di riesame, la difesa lamentava la nullità del sequestro con riferimento al vincolo imposto sulla quota del 50% di un immobile, in quanto parte di un fondo patrimoniale costituito dall’indagato e dalla moglie nell’esclusivo interesse del figlio minore.

Il Tribunale, nel rigettare la richiesta, obiettava che, dall’atto di costituzione del fondo in questione, non risultava affatto che il bene fosse destinato a esclusivo beneficio del minore, non essendo prevista la preventiva autorizzazione del giudice per gli atti di disposizione dei coniugi: era stata utilizzata, infatti, la deroga prevista dall’articolo 169 cc, in tema di amministrazione congiunta nonché di autorizzazione giudiziale, che fa salva una diversa previsione dell’atto costitutivo.

Avverso l’ordinanza de qua, l’indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli articoli 322-ter, comma l del cp, 321, comma 2 del cpp, 169 e 171 commi 2 e 3 del cc, dell’articolo 3 della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e dell’articolo 31, ultimo comma, della Costituzione.
Il ricorrente deduceva che il sequestro era da considerare illegittimo nella parte in cui colpiva l’immobile del fondo di garanzia patrimoniale, costituito secondo le regole dell’articolo 167 del cc, perché, essendo vincolato, non era nella disponibilità dell’indagato. In base all’articolo 169 del codice civile, infatti, richiamato nell’atto costitutivo, uno dei due coniugi non può alienare, ipotecare, dare in pegno e comunque vincolare il bene, senza l’assenso dell’altro o, comunque, in mancanza del consenso di entrambi.

La mancata disponibilità del bene rendeva irrilevante, inoltre, sempre secondo l’accusato, la circostanza valorizzata dal Tribunale, per cui il fondo non era stato costituito nell’interesse esclusivo del minore. Anche su questo punto il ricorrente obiettava che il fondo era stato istituito per far fronte ai bisogni della famiglia e, quindi, anche del minore. I giudici del riesame, sosteneva l’indagato, facendo riferimento solo all’articolo 169 del codice civile, non avevano tenuto conto che l’atto costitutivo richiama espressamente l’articolo 171 del codice civile che, ai commi 2 e 3, protegge proprio l’interesse del minore.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte rigetta il ricorso, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, secondo la quale “i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari, ma hanno solo un vincolo di destinazione. Da ciò consegue che i beni immobili conferiti dal ricorrente non possono che appartenere a lui e pertanto resta soddisfatto il criterio dell'appartenenza della cosa al reo, che ne giustifica la confisca e il preventivo sequestro”.

Non sussiste, poi, alcuna incompatibilità tra il sequestro preventivo in questione e i regimi di particolare favore assicurati dalle leggi civili ad alcuni beni per la loro particolare natura o destinazione. Le norme civilistiche, che definiscono la natura di alcuni cespiti patrimoniali (per esempio, l’articolo 169 cc), ovvero disciplinano l’esecuzione coattiva civile (per esempio gli articoli 543 e 545 cpc) riguardano esclusivamente la delimitazione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguardano la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo.
Quest’ultimo poi, per struttura e finalità, presenta notevoli differenze con le fattispecie civilistiche, sia cautelari che espropriative. Infatti “non presuppone alcuna responsabilità civile ed è anzi indipendente dall'effettiva causazione di un danno quantificatile; non prelude ad alcuna espropriazione, ma semmai ad un provvedimento sanzionatorio, quale è la confisca, che prescinde dal danno e considera solo l'esistenza di un particolare rapporto di strumentalità o di derivazione tra la cosa e il reato”. Tali differenze rendono improponibile qualsiasi analogia.

La sentenza in esame si conforma, quindi, ai precedenti giurisprudenziali (Cassazione, sentenze 6290/2010 e 29940/2007) per cui il sequestro preventivo può avere a oggetto il fondo patrimoniale coniugale, poiché i vincoli di disponibilità previsti dall’articolo 169 del codice civile non riguardano la disciplina della responsabilità penale. La legittimità del sequestro finalizzato alla confisca non è esclusa nemmeno dal fatto che si tratti di confisca “per equivalente” poiché “l'assenza di nesso pertinenziale tra il reato commesso e i beni confiscabili "per equivalente" non altera la natura sanzionatoria della confisca, che colpisce il reo in quanto la giustificazione dell'intervento penale, con il simultaneo travolgimento dei vincoli civilistici, risiede unicamente nell'appartenenza del bene sequestrato al patrimonio del reo”.

Per la Cassazione non vi è neppure lesione dei diritti del minore in quanto, come osservato già nel grado precedente, dall’atto costitutivo non emerge la destinazione del fondo a esclusivo interesse del figlio prevedendosi la possibilità di effettuare, usufruendo della deroga consentita dall’articolo 169 del cc, atti di disposizione in forma sì congiunta, ma senza bisogno dell’autorizzazione giudiziale.

Ulteriori osservazioni
Come risulta dall’articolo 167 del codice civile, l’istituto del fondo patrimoniale consiste nel vincolo posto su determinati beni (mobili iscritti in pubblici registri, immobili e titoli di credito) finalizzato alla soddisfazione degli interessi familiari; in sostanza, viene creato un patrimonio separato (con limitazione della responsabilità patrimoniale generica prevista dall’articolo 2740 del cc) garantito dal contenimento dei poteri dispositivi in capo ai costituenti.
Il vincolo dei beni ha l’obiettivo di destinare gli stessi all’esclusivo soddisfacimento degli scopi familiari (di mantenimento, assistenza e contribuzione ai bisogni della famiglia) e giustifica il divieto di esecuzione sui beni destinati al fondo (e sui relativi frutti) che rispondono soltanto per le obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.

E’ irrilevante, a tal proposito, il momento della nascita dell’obbligazione, visto che il divieto in parola opera non solo per i crediti sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma anche per i crediti antecedenti, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria: a tal fine, la costituzione del fondo si considera atto a titolo gratuito (Cassazione, sentenze 3251/1996 e 4933/2005).
I beni inseriti potranno, quindi, essere oggetto di esecuzione sia laddove il debito tributario possa essere comunque ricondotto a interessi familiari (in tal caso il divieto non sarebbe opponibile all’Amministrazione) sia, comunque, a prescindere dalla finalità dell’obbligazione contratta, con la revocatoria ordinaria (ex articolo 2901 cc).


Fonte: Agenzia Entrate

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