Entro il 31 marzo 2011 i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati nel 2010, ma terminati nel 2011 devono spedire telematicamente all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione. Per usufruire della detrazione del 55%, i contribuenti anche se tenuti alla comunicazione in esame, sono altresì obbligati a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti. Mentre l’omessa comunicazione alle Entrate non fa decadere il diritto alla detrazione, ma comporta l’applicazione di un sanzione da € 258 a € 2.065, l’invio della documentazione all’Enea costituisce condizione imprescindibile per accedere al beneficio.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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