E’ in vigore dal 27 marzo 2011 il c.d. decreto legge “anti-scalate”, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo scorso, che dispone “misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali”: le società alle quali si applica l'art. 154-ter, D.Lgs. n. 58/1998 possano pertanto convocare l'assemblea nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche nel caso in cui tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di sorveglianza delle società quotate hanno quindi la possibilità di prorogare di ulteriori 60 giorni (il termine passa da 120 a 180 giorni, come detto) la convocazione delle assemblee.

Secondo quanto previsto dal decreto, le società che - alla data del 27 marzo 2011 - abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, possono convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, purchè non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58 citato.

Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione.

Qualora, infine, sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

(D.L. 25/03/2011, n. 26, G.U. 26/03/2011, n. 70)


Fonte: IPSOA

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