Domanda
Una persona fisica conferisce l'unica ditta individuale in sede di costituzione di snc; successivamente il conferente cede parte della sua partecipazione al socio della snc. Entrambe le ditte sono in contabilità semplificata. E' corretto dichiarare il 49,72% della plusvalenza tra i redditi diversi? Inoltre si chiede quale criterio seguire per la determinazione del costo fiscale della ditta conferita

Risposta
La costituzione della società in nome collettivo tra l'imprenditore e gli altri soci, attuata attraverso il trasferimento del patrimonio aziendale dell'impresa individuale nella costituenda società di persone, si configura alla stregua di un conferimento in società.
La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) in vigore dal 1° gennaio 2008, ha modificato la disciplina fiscale dei conferimenti di aziende disciplinata, fino al 31 dicembre 2007, dall'art. 175 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). Secondo tale norma, il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale può dar luogo all'emersione di una plusvalenza tassabile in capo a questi ultimo (soggetto conferente) nell'ipotesi in cui i valori contabili dei beni costituenti l'azienda siano inferiori rispetto a quelli iscritti dal soggetto conferitario; pertanto, al fine di evitare plusvalenze tassabili in capo al soggetto conferente, secondo le regole ordinarie stabilite nel TUIR, è necessario che i valori contabili fiscalmente riconosciuti in capo allo stesso, vengano mantenuti inalterati nella contabilità della società conferitaria, attuandosi, in tal modo, una vera e propria continuità tra soggetti.
In sostanza non emergeranno plusvalenze tassabili se i beni del complesso aziendale conferito siano contabilmente iscritti agli stessi valori fiscalmente riconosciuti che avevano in capo al conferente. È evidente che si rende opportuna una perizia di stima dei valori di cui trattasi, alla luce del disposto del citato art. 175 del D.P.R. n. 917 del 1986, per poter comprovare, tra l'altro, la "neutralità" del conferimento. Anche l'avviamento va evidenziato (contribuendo al valore dell'azienda conferita), considerato che in merito alla cessione d'azienda - cui il conferimento è equiparato in forza dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 - l'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che per l'eventuale plusvalenza realizzata rileva anche il valore di avviamento.
Per quanto concerne le altre imposte, si osserva che ai fini Iva il conferimento di azienda è un'operazione fiscalmente "neutra". In particolare, il trasferimento di beni, mobili e immobili, che si verifica in conseguenza del conferimento di azienda, non è considerato cessione di beni rilevante agli effetti dell'Iva, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai fini dell'imposta di registro, il conferimento di azienda sconta la tassa fissa come stabilito dall'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, anche se nel complesso trasferito sono compresi beni immobili. In presenza di immobili sono dovute altresì le imposte fisse ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Quanto alla cessione delle quote, il combinato disposto degli articoli 67 e 68 (redditi diversi) del D.P.R. 917/86 stabilisce che la plusvalenza realizzata in sede di cessione di partecipazioni qualificate (superiore al 25% per le società di persone) debba essere assoggettata a tassazione nei limiti del 49,72% (40% fino al 31 dicembre 2008) del suo ammontare, assumendo come costo della partecipazione l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.


Fonte: IPSOADomanda
Una persona fisica conferisce l'unica ditta individuale in sede di costituzione di snc; successivamente il conferente cede parte della sua partecipazione al socio della snc. Entrambe le ditte sono in contabilità semplificata. E' corretto dichiarare il 49,72% della plusvalenza tra i redditi diversi? Inoltre si chiede quale criterio seguire per la determinazione del costo fiscale della ditta conferita



RispostaFederico Gavioli
La costituzione della società in nome collettivo tra l'imprenditore e gli altri soci, attuata attraverso il trasferimento del patrimonio aziendale dell'impresa individuale nella costituenda società di persone, si configura alla stregua di un conferimento in società.
La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) in vigore dal 1° gennaio 2008, ha modificato la disciplina fiscale dei conferimenti di aziende disciplinata, fino al 31 dicembre 2007, dall'art. 175 del D.P.R. n. 917/86 (TUIR). Secondo tale norma, il conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale può dar luogo all'emersione di una plusvalenza tassabile in capo a questi ultimo (soggetto conferente) nell'ipotesi in cui i valori contabili dei beni costituenti l'azienda siano inferiori rispetto a quelli iscritti dal soggetto conferitario; pertanto, al fine di evitare plusvalenze tassabili in capo al soggetto conferente, secondo le regole ordinarie stabilite nel TUIR, è necessario che i valori contabili fiscalmente riconosciuti in capo allo stesso, vengano mantenuti inalterati nella contabilità della società conferitaria, attuandosi, in tal modo, una vera e propria continuità tra soggetti.
In sostanza non emergeranno plusvalenze tassabili se i beni del complesso aziendale conferito siano contabilmente iscritti agli stessi valori fiscalmente riconosciuti che avevano in capo al conferente. È evidente che si rende opportuna una perizia di stima dei valori di cui trattasi, alla luce del disposto del citato art. 175 del D.P.R. n. 917 del 1986, per poter comprovare, tra l'altro, la "neutralità" del conferimento. Anche l'avviamento va evidenziato (contribuendo al valore dell'azienda conferita), considerato che in merito alla cessione d'azienda - cui il conferimento è equiparato in forza dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 - l'art. 86, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che per l'eventuale plusvalenza realizzata rileva anche il valore di avviamento.
Per quanto concerne le altre imposte, si osserva che ai fini Iva il conferimento di azienda è un'operazione fiscalmente "neutra". In particolare, il trasferimento di beni, mobili e immobili, che si verifica in conseguenza del conferimento di azienda, non è considerato cessione di beni rilevante agli effetti dell'Iva, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai fini dell'imposta di registro, il conferimento di azienda sconta la tassa fissa come stabilito dall'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, anche se nel complesso trasferito sono compresi beni immobili. In presenza di immobili sono dovute altresì le imposte fisse ipotecaria e catastale ai sensi dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
Quanto alla cessione delle quote, il combinato disposto degli articoli 67 e 68 (redditi diversi) del D.P.R. 917/86 stabilisce che la plusvalenza realizzata in sede di cessione di partecipazioni qualificate (superiore al 25% per le società di persone) debba essere assoggettata a tassazione nei limiti del 49,72% (40% fino al 31 dicembre 2008) del suo ammontare, assumendo come costo della partecipazione l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.


Fonte: IPSOA

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