Quando l’assicurato corrisponda un premio alla Compagnia di Assicurazione per essere garantito dall’inadempimento di un terzo, il dato formale della terminologia fidejussoria è superato da quello sostanziale che rende applicabili le norme sull’assicurazione.

La fattispecie affrontata dall’ordinanza in esame potrebbe così riassumersi: la Compagnia assicurativa copre un credito della società, la garantita deve però cooperare informando entro trenta giorni di ogni possibile inadempimento del debitore fonte di realizzazione del rischio, decorso tale termine la garanzia decade.

Nel caso di specie la mancata tempestiva comunicazione avrebbe, secondo l’Assicuratore, comportato di fatto un “fare credito” nonostante fosse conoscibile la probabile insolvenza del debitore. Inoltre, stante la natura esclusivamente fidejussoria della polizza, oltre che per la previsione contrattuale, la decadenza opererebbe anche ex art. 1956 c.c.

La società ricorrente invoca invece la nullità di tale clausola in relazione all’art. 1915 c.c., e cioè perché si sarebbe stabilita una decadenza automatica anche in assenza di dolo dell’assicurato. Il nodo centrale e dirimente, sciolto dal Giudicante, è se la fattispecie de qua sia riconducibile alla sola polizza fidejussoria, o se invece, come ha poi deciso, il fatto che il garantito paghi un premio all’assicuratore perché sia coperto un suo credito verso terzi, renda applicabili le norme sull’assicurazione. La scelta di questa seconda opzione interpretativa fa sì che la clausola decadenziale sia da considerasi nulla e da intendersi sostituita con quella più flessibile (anche a tutela della fiducia del mercato negli strumenti di garanzia) dell’art. 1915 c.c. Pertanto, il ritardo colposo nella comunicazione da parte del garantito non potrà avere come conseguenza la sproporzionata sanzione della decadenza, semmai una riduzione equitativa dell’indennizzo. Il Giudice ha poi ritenuto che se anche si ritenessero applicabili (e, come visto, qui non pare) le norme sulla fidejussione, non sarebbe comunque sostenibile l’affermazione per cui il ricorrente abbia “fatto credito” al debitore tollerando per qualche mese il suo inadempimento. Infine, sull’eventuale abuso del diritto – integrato dall’omesso avviso all’assicuratore – e relativo danno patito, il Tribunale ha rilevato che per la mancata eccezione in giudizio (in quanto incompatibile con le difese) e in considerazione del rito prescelto (artt. 702 bis e 702 ter c.p.c.) non sia comunque preclusa l’eventuale riproposizione in ulteriore diverso giudizio.

(Sentenza Tribunale Genova 24/01/2011, n. 8873)


Fonte: IPSOA

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