vorrei porVi un quesito su come avviene la triangolazione e relativa fatturazione:

Soggetto Italiano acquista beni in paese extracomunitario (Serbia) quindi vende e consegna direttamente con camion in paese comunitario (Germania).

1 - Cosa succede, in questo caso, alla dogana Croata dove avverrebbe lo sdoganamento ?
2 - Come fatturare al Cliente finale ?
3 - Al momento dello sdoganamento verrà applicata l'IVA

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 21/3/11 09:28

Esportazioni dirette (le cessioni eseguite anche tramite commissionari, con trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome del cedente fuori dall’UE) richiedono l’espletamento delle formalità doganali. Soltanto una volta che la dogana ha apposto il visto, un’esportazione può essere considerata un’operazione non imponibile.
Casistica:

Esportazione diretta tra cedente italiano ed acquirente extra-UE.
In questo caso deve essere presentata la fattura accompagnatoria della merce alla dogana di partenza che a sua volta emette il DAU. La dogana di uscita dall’UE appone sull’esemplare n°3 del DAU il “Visto di uscita”.
Esportazione diretta tramite commissionario.
In questo caso il commissionario deve presentare la fattura della merce alla dogana di partenza che a sua volta emette il DAU. La dogana di uscita dall’UE appone sull’esemplare n°3 del DAU il “Visto di uscita” . La prova dell’esportazione è data sia per il committente che per il commissionario dal visto apposto sull’esemplare numero 3 del DAU. Per il cedente la prova dell’esportazione può essere fornita anche dal ddt vistato ed integrato con la destinazione merce e l’indicazione del tipo di operazione.
Esportazioni triangolari
Si tratta delle cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione all’estero di beni, a cura o a nome del primo cedente nazionale ( fornitore), su incarico del cliente intermedio, al cliente extra-UE.

Il trasporto deve essere effettuato in ogni caso a nome e per conto del primo cedente nazionale. Quindi le merci si spostano direttamente dai magazzini del primo cedente nazionale a quelli dell’operatore estero.
Le cessioni non imponibili invece sono due. Il primo cedente emette la fattura al suo cliente italiano (perconto del quale ha spedito la merce al cliente estero), il quale a sua volta emetterà una fattura al cliente estero, destinatario della merce. Entrambe le fatture devono indicare in fattura “art. 8 , co.1, lett. a) D.P.R. 633/72″ per poter usufruire della non imponibilità dell’operazione.

 
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