Domanda
Il trattamento fiscale delle spese di manutenzione in caso di beni gratuitamente devolvibili - ai sensi dell'articolo 107, comma 2, T.U.I.R. è identico sia per i beni realizzati dalla società concedente che per i beni realizzati dalla società concessionaria?

Risposta
Si ritiene che dovrebbe essere garantito un trattamento fiscale omogeneo delle spese di manutenzione a carico del concessionario e, quindi, un identico regime di deducibilità, sia quando quest'ultimo realizzi integralmente il bene da devolvere gratuitamente, sia quando il bene in questione sia realizzato parzialmente dal concedente.
Sotto il profilo contabile, "i costi relativi alla quota parte dei beni già realizzata dal concedente dovrebbero essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale del concessionario unitamente alle successive quote realizzate a cura di quest'ultimo". In tale ipotesi, infatti, la "soluzione contabile più aderente ai principi contabili nazionali", sembra essere "quella di rilevare tutti i lotti quali beni gratuitamente devolvibili nella voce B.II.4. " Altri beni " dell'attivo dello stato patrimoniale, con contestuale iscrizione, per quanto concerne i lotti realizzati dal concedente, di un fondo rettificativo di pari importo.
Sul piano civilistico, occorre tener conto del fatto che il rapporto di concessione ha ad oggetto tutti i lotti di cui si compone il collegamento autostradale sul quale la società concessionaria svolgerà la sua attività d'impresa. In relazione ad esso, infatti, il concessionario assume l'impegno verso il concedente ad un obbligazione di fare che consiste "non solo nella costruzione e nel completamento del bene oggetto della concessione, ma anche nella sua gestione a finalità produttive e nel suo mantenimento in perfetta efficienza ai fini della sua devoluzione gratuita.
In ragione di ciò, si ritiene che il concessionario assuma una posizione omogenea ed unitaria in relazione a tutti i lotti sia per quanto concerne i poteri gestori sia, soprattutto, per i doveri di manutenzione, di conservazione in perfetto stato di efficienza dei beni e di realizzazione delle opere additive di miglioramento. E' indubbio, infatti, che sotto questo aspetto il concessionario assume obblighi di facere, in termini di manutenzione, conservazione e miglioramento dei beni in concessione perfettamente omogenei ed unitari in relazione a tutti i lotti (sia quelli costruiti da lui medesimo che quelli realizzati dal concedente) così come unitaria ed indistinta è la responsabilità che su di lui ricade, per il perimento o il deterioramento dei lotti in questione.
Infine la rilevazione distinta dei lotti realizzati dal concedente e di quelli costruiti dal concessionario comporta delle difficoltà operative circa la corretta individuazione della quota parte di spese di manutenzione riferibili all'una e all'altra categoria di lotti, posto che generalmente dette "spese sono oggetto di appalti unitari affidati ad imprese terze.


Fonte: IPSOA

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